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Roma, 9 febbraio 2016
Circolare n. 28/2016
Oggetto: Codice della Strada – Depenalizzata la guida
senza patente – Circolare Ministero dell’Interno prot.
n. 300/A/852/16/109/33/1.
La
guida senza patente non costituisce più un reato, bensì una violazione punibile
con una sanzione amministrativa da 5.000 a 30.000 euro (in precedenza ammenda
da 2.257 a 9.032 euro).
Lo ha
stabilito il D.Lgvo n.8/2016 che, unitamente al D.Lgvo n.7/2016, ha attuato la legge delega n.67/2014 sulla
riforma del sistema sanzionatorio penale.
Con la
circolare in oggetto il Ministero dell’Interno ha illustrato la portata delle
nuove norme chiarendo che i casi rientranti nella depenalizzazione sono la
guida senza patente perché mai conseguita, revocata, ovvero non rinnovata per
mancato superamento della visita medica, nonché la guida con patente diversa da
quella prescritta.
La
depenalizzazione riguarda inoltre i casi collegati, come la guida da parte del
titolare di patente estera cui sia stata inibita la guida in Italia (art.136
ter c.3 CdS) e la guida con patente estera scaduta,
diversa da patente UE o See, da parte di soggetto
residente in Italia da oltre un anno (art.135 c.11 CdS).
La
nuova sanzione amministrativa per la guida senza patente può essere pagata
entro i primi 60 giorni nella misura ridotta del minimo edittale (5.000 euro);
inoltre è applicabile l’ulteriore riduzione del 30% in caso di pagamento entro
5 giorni dalla contestazione (3.500 euro).
La depenalizzazione
si applica alle violazioni commesse anche anteriormente al 6 febbraio (data di
entrata in vigore delle nuove disposizioni), purché non definite con sentenze o
decreti irrevocabili.
La
depenalizzazione non opera per la recidiva della guida senza patente per la
quale resta confermato quanto già previsto dall’articolo 116 comma 15 del CdS, ossia che la reiterazione della violazione in un
biennio comporta la pena dell’arresto fino a un anno. Inoltre si applica la
sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo.
La
circolare ministeriale precisa che alla contestazione della guida senza patente
consegue la contestazione dell’incauto affidamento in capo al proprietario del
veicolo o di chiunque ne abbia la materiale disponibilità, salvo che la
circolazione sia avvenuta contro la sua volontà (articolo 116 c.14 CdS). In tali casi il proprietario del veicolo non può
ritenersi persona estranea all’illecito ai fini dell’applicazione accessoria
della confisca del mezzo.
Daniela Dringoli |
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