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Roma, 9 febbraio 2016

 

Circolare n. 28/2016

 

Oggetto: Codice della Strada – Depenalizzata la guida senza patente – Circolare Ministero dell’Interno prot. n. 300/A/852/16/109/33/1.

 

La guida senza patente non costituisce più un reato, bensì una violazione punibile con una sanzione amministrativa da 5.000 a 30.000 euro (in precedenza ammenda da 2.257 a 9.032 euro).

 

Lo ha stabilito il D.Lgvo n.8/2016 che, unitamente al D.Lgvo n.7/2016, ha attuato la legge delega n.67/2014 sulla riforma del sistema sanzionatorio penale.

 

Con la circolare in oggetto il Ministero dell’Interno ha illustrato la portata delle nuove norme chiarendo che i casi rientranti nella depenalizzazione sono la guida senza patente perché mai conseguita, revocata, ovvero non rinnovata per mancato superamento della visita medica, nonché la guida con patente diversa da quella prescritta.

 

La depenalizzazione riguarda inoltre i casi collegati, come la guida da parte del titolare di patente estera cui sia stata inibita la guida in Italia (art.136 ter c.3 CdS) e la guida con patente estera scaduta, diversa da patente UE o See, da parte di soggetto residente in Italia da oltre un anno (art.135 c.11 CdS).

 

La nuova sanzione amministrativa per la guida senza patente può essere pagata entro i primi 60 giorni nella misura ridotta del minimo edittale (5.000 euro); inoltre è applicabile l’ulteriore riduzione del 30% in caso di pagamento entro 5 giorni dalla contestazione (3.500 euro).

 

La depenalizzazione si applica alle violazioni commesse anche anteriormente al 6 febbraio (data di entrata in vigore delle nuove disposizioni), purché non definite con sentenze o decreti irrevocabili.

 

La depenalizzazione non opera per la recidiva della guida senza patente per la quale resta confermato quanto già previsto dall’articolo 116 comma 15 del CdS, ossia che la reiterazione della violazione in un biennio comporta la pena dell’arresto fino a un anno. Inoltre si applica la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo.

 

La circolare ministeriale precisa che alla contestazione della guida senza patente consegue la contestazione dell’incauto affidamento in capo al proprietario del veicolo o di chiunque ne abbia la materiale disponibilità, salvo che la circolazione sia avvenuta contro la sua volontà (articolo 116 c.14 CdS). In tali casi il proprietario del veicolo non può ritenersi persona estranea all’illecito ai fini dell’applicazione accessoria della confisca del mezzo.

 

Daniela Dringoli

Allegato uno

Responsabile di Area

D/t

 

 

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